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Assemblea del Senato della Repubblica

 

Nella seduta del 6 luglio 2016, l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente – nel testo già approvato dalla Camera in seconda lettura - il Disegno di legge recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Avevamo già riportato nelle nostre “New” che all’art 1 comma 1, si prevede:che i produttori la cui produzione non supera 350 kg di olio non sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale;

ne parliamo ancora perché riportiamo due capoversi che per noi sono importanti:

 

·        il comma 2, che riporta l'esenzione dalla normativa riguardante la prevenzione antincendio per i depositi di olio di oliva di capacità inferiore a 6 metri cubi (5.496 kg);

·        il comma 3, l'attribuzione del diritto di esercizio della prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola e “proprietario” di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Cosa succede ora con questo comma 3, che gli imprenditori agricoli professionali (Iap) hanno il diritto di prelazione nel trasferimento del fondo rustico confinante, ma non per quelli che coltivano direttamente in qualità di affittuari.

La novità è, comunque, importante.

La prelazione agraria è stata introdotta con la legge n. 590/1965 e regola il trasferimento a titolo oneroso di fondi agricoli concessi in affitto a coltivatori diretti o mezzadri.

La Legge prevede che, a parità di condizioni, l’affittuario, o il mezzadro del fondo, ha il diritto di prelazione, purché coltivi il terreno da almeno due anni.

A tale proposito stabilisce che il terreno per il quale l’affittuario o il mezzadro del fondo intende esercitare la prelazione, insieme a quello già posseduto in proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia.

Proprio questa condizione non si confaceva con la figura dell’imprenditore agricolo professionale, perché non era obbligato ad apportare la propria attività lavorativa.

Successivamente la legge 14 agosto 1971, n, 817 ha esteso la prelazione anche ai coltivatori diretti proprietari dei terreni confinanti con i fondi in vendita, purché sugli stessi non siano stadi insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti enfiteuti coltivatori diretti.

L’attuale diposizione prevede che la prelazione spetta anche all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

La riproduzione della medesima norma introdotta nel 1971 per i coltivatori diretti, ora a favore anche degli imprenditori agricoli professionali, la rende però fuori tempo, perché la mezzadria e la colonia sono state abolite con la Legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari” pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1982, n. 121.

Si osserva, pertanto, che gli imprenditori agricoli professionali usufruiscono del diritto di prelazione soltanto sui terreni confinanti con i propri e non per quelli che coltivano direttamente in qualità di affittuari, prerogativa questa che rimane ancora a beneficio dei soli coltivatori diretti.

La norma non dispone, come avviene già ora per i coltivatori diretti, per quanto tempo il soggetto che ha esercitato la prelazione debba mantenere la qualifica di Iap successivamente all’acquisto del terreno, mentre per i benefici fiscali (tasse fisse di registro ed ipotecaria) la qualifica ed il possesso devono essere mantenuti per un quinquennio.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale è stabilita dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" può essere posseduta anche dalle società, qualora in quelle di persone almeno un socio abbia tale qualifica ed in quelle di capitali via sia almeno un amministratore con il titolo di Iap.

 

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