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CONTRIBUTO AMBIENTALE CONOE – TRASMISSIONE PROCEDURE OPERATIVE E MODULISTICA

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CONOE: CHI È E CHI DEVE

VERSARE IL CONTRIBUTO

 

Operativo dal 2001, il CONOE (Consorzio nazionale raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti) è stato istituito con il D.lgs. 22/97.

E’, dunque, un ente di diritto privato senza scopo di lucro cui viene attribuita la responsabilità di gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti prodotti nel settore professionale su tutto il territorio nazionale, riducendone progressivamente la loro disordinata, e talvolta incontrollata, dispersione nell’ambiente e,  di conseguenza, limitandone il potenziale di inquinamento e i rischi per la salute pubblica oltre che per promuoverne il recupero e il possibile riutilizzo.

Partecipano al Consorzio le imprese che detengono o producono oli vegetali esausti; le imprese che effettuano operazioni di raccolta di trasposto e di stoccaggio di oli vegetali e animali esausti, e le imprese che riciclano e recuperano oli vegetali e animali esausti.

Oggi partecipano al sistema consortile 16 associazioni di categoria in rappresentanza di oltre 300 mila produttori di olio usato, un’associazione di categoria in rappresentanza di 310 aziende di raccolta e stoccaggio, 47 aziende di recupero per il riciclo del rifiuto in materie prime seconde e due associazioni di categoria in rappresentanza dei produttori di oli alimentari.

Il Conoe ha progressivamente incrementato la propria raccolta passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 65mila del 2016, ovvero il 23% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate.

L’85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti.

Nel 2016, grazie alle 56mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 52mila tonnellate di biodiesel CONOE, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 20 milioni di euro.

Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.

Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare scongiura impatti dannosi sull’ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati .

Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente generato dalla filiera CONOE è stato sempre superiore ai 35 milioni di euro ogni anno, con importanti ricadute positive in termini economici e occupazionale.

Ma chi sono le attività soggetto al versamento del contributo ambientale??

Tutte le imprese ambientale produttrici/importatrici  di oli e grassi vegetali ed animali ad uso alimentare destinati a diventare rifiuto, con riferimento alle sole utenze professionali.
Il contributo si applica alla prima cessione sul mercato nazionale a titolo oneroso o gratuito dell’olio o del grasso. Tuttavia, mediante un’autodichiarazione o la sottoscrizione di accordi, si può attuare lo spostamento del punto di prelievo verso altri operatori della filiere (confezionatori, commercianti all’ingrosso etc.).

Data la novità dell’adempimento, e le tempistiche ristrette, il CONOE ha definito una procedura transitoria semplificata per l’applicazione del contributo, prevedendo al contempo l’esonero dall’applicazione del contributo CONOE, per le cessioni effettuate fino al 31 luglio 2017, nell’ipotesi in cui l’azienda non sia riuscita ad adeguare le proprie procedure aziendali o i propri sistemi informatici.
Oltre a quanto appena indicato, la procedura transitoria introduce inoltre le seguenti novità:

- la possibilità di applicare ed esporre il contributo in fattura a decorrere dal 1 agosto 2017;

- il valore del contributo commisurato al litro;

- la possibilità di procedere alla richiesta di spostamento del punto di prelievo mediante un’autodichiarazione dell’operatore interessato, da comunicare al CONOE ed al soggetto che sarebbe responsabile del pagamento del contributo a norma di legge;

- la possibilità di applicare, per l’anno 2017, in questa prima fase operativa, a tutte le cessioni di olio e grasso una percentuale forfettaria pari al 30 % del quantitativo immesso in commercio senza attivazione di procedure di rimborso. In caso di cessione da parte dei confezionatori o di operatori a valle dei confezionatori, il quantitativo del 30% è calcolato al netto delle confezioni escluse dall’applicazione del contributo.

Queste, invece, le principali esclusioni dall'applicazione del contributo, per tipologia di oli e grassi o perché sotto una determinata soglia quantitativa ad es:

• OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA: SEMPRE ESCLUSO SE IN CONFEZIONI FINO A 5 LITRI e
SEMPRE ESCLUSO OLTRE I 5 LITRI, fatto salvo il caso in cui sia dimostrato che il suo impiego o la sua gestione determinano la produzione di rifiuti.

• ALTRI OLII E GRASSI: OLIO DI OLIVA IN CONFEZIONI FINO A 5 LITRI; olio vegetale in confezioni fino ad 1 litro; grassi animali e vegetali in confezioni fino a 500 grammi; oli e grassi animali e vegetali DOP e IGP, e prodotti con questi confezionati; oli e grassi animali e vegetali, e prodotti con questi conservati, oggetto di vendita diretta da parte delle imprese agricole; oli e grassi animali e vegetali prodotti per autoconsumo; oli e grassi animali e vegetali destinati ad usi diversi da quello alimentare (es. energetico); oli e grassi animali e vegetali, e prodotti con questi conservati, destinati al mercato diverso da quello nazionale.

 

  

 

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