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Pubblici esercizi settore alimentare o misto Cambiamenti per i pubblici esercizi dopo che il Decreto Sicurezza è diventato Legge.

 

Pubblici esercizi settore alimentare o misto

Cambiamenti per i pubblici esercizi dopo che il Decreto Sicurezza è diventato Legge.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 132 del 1 dicembre 2018

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (18G00161) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2018

La legge contiene disposizioni che riguardano anche i pubblici esercizi.

i punti cardine del testo di legge sono:

• che è facoltà del Questore disporre il divieto d’accesso ai pubblici esercizi nei confronti di persone già condannate non solo per reati in materia di stupefacenti, ma anche per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi, o per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio;

• la possibilità di sottoscrivere accordi tra Prefetto e Associazioni di categoria volte a indicare distinte misure in materia di sicurezza nei locali dei pubblici esercizi.

Tali accordi e il loro rispetto saranno valutati dal Questore ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della licenza, che il Questore stesso può adottare ai sensi dell’art. 100 del TULPS, quando negli esercizi siano avvenuti tumulti, o gravi disordini, o che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume, o per la sicurezza dei cittadini (si riporta sotto il testo dell’art. 100 del TULPS). E’ importante questa disposizione perché introduce la possibilità per gli esercenti di invocare l’effettiva ottemperanza a tali accordi, in opposizione all’eventuale sospensione o revoca della licenza ex art. 100 del TULPS; sanzioni che ora sono comminate nei confronti di operatori dove nei loro locali si verificano zuffe o disordini, senza avere una loro diretta responsabilità per quanto successo.

• Previsione del potere del Sindaco di disporre limitazioni degli orari di vendita, con riferimento agli esercizi del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

* Dispositivo dell'art. 100 TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.(1)

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

(1)  Comma modificato dall'art. 12-bis del D. L. 20 febbraio 2017, n. 14.

 

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